Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 11/02/1998 n. 32

2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.

4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonchè di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotra- zione nonchè, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purchè siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.

5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.

6. E' abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986 n. 61.

7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonchè quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.

11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996 n. 392, sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - Decreti ministeriali.

1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997 n. 59, con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative del presente decreto.

Art. 5 - Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio.

1. Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative a depositi di oli minerali, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991 n. 9, sono tenute a garantire l'uso delle capacità di stoccaggio non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto a chiunque ne faccia richiesta, purchè autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni eque e non discriminatorie. Le predette condizioni e i criteri di determinazione dei prezzi del servizio sono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla loro pubblicità, pure per via informatica, anche al fine dell'eventuale segnalazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per individuare le capacità disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacità negli ultimi due anni nonchè delle capacità di stoccaggio e di movimentazione, verificate dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permute tra società indicati separatamente.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, anche attraverso verifiche e controlli sulle capacità di stoccaggio, sulle capacità di movimentazione dei depositi e sul grado di utilizzo degli stessi.

Art. 6 - Fondo per la razionalizzazione della rete.

1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarà integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7 - Orario di servizio.

1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo 3, comma 2, e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.

2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonchè la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

Art. 8 - Agenzia delle scorte.

1. E' costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986 n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.

2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualità di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287.

3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonchè, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'Agenzia stessa.

Art. 9 - Compiti dell'Agenzia.

1. L'Agenzia provvede a:

a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;

b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;

c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;

d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;

e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994 n. 420;

 

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